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LIBRETTO DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE

Descrizione:
 


Come Fare:
Il libretto di famiglia internazionale è un documento ufficiale plurilingue intestato ai coniugi, sul quale vengono annotati data e luogo del matrimonio, regime patrimoniale (comunione e separazione dei beni), luogo e data di nascita di eventuali figli del nucleo familiare, altre annotazioni concernenti il matrimonio e gli eventuali figli.
Viene aggiornato dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di evento, su richiesta degli interessati, secondo il mutare della situazione familiare.
Le certificazioni cumulative contenute nel libretto di famiglia internazionale hanno la stessa validità degli estratti  plurilingue di stato civile (sei mesi dal rilascio) e l’esibizione del libretto è utile ai coniugi che trasferiscono la loro residenza all’estero, in quanto evita le richieste di certificati in Italia (per esempio per  contratti di locazione, assicurazioni sociali, iscrizioni scolastiche, ecc.)

I coniugi possono richiedere il libretto al momento delle pubblicazioni di matrimonio, della celebrazione del matrimonio, della sua trascrizione oppure successivamente presso il Comune in cui è stato celebrato o trascritto il matrimonio.
Il Libretto può essere rilasciato se:
  • almeno uno dei coniugi è italiano
  • non siano intervenuti separazione di fatto o legale, o divorzio
La richiesta può essere presentata:
  • all' Ufficio Servizi Demografici;
  • tramite lo sportello on line del cittadino filo diretto
anche tramite il Consolato Italiano del paese dove il cittadino risiede.

Informazioni specifiche:
Alla Convenzione di Parigi del 12 settembre 1974 hanno aderito: Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svizzera e Turchia.

Negli Stati che NON hanno aderito alla Convenzione di Parigi, il libretto può essere utilizzato solo dopo la legalizzazione o il rilascio dell' Apostille in base alla legislazione dello Stato estero.


Dove Rivolgersi:
Ufficio Anagrafe-Stato civile-Elettorale-Leva militare-Servizi Sociali (vedi dettaglio e orario di apertura)

Riferimenti Normativi:
Il servizio è gratuito ed esente da marca da bollo
(D.M. 18 ottobre 1978 c. 6 e art. 7, Legge 29 dicembre 1990, n. 405).

 


In caso di smarrimento o di deterioramento può essere rilasciato duplicato del libretto.
Il duplicato avrà lo stesso numero dell’originale, ma riporterà la dicitura «duplicato» (D.M. 18 ottobre 1978).



Collegamenti:
- RICHIESTA RILASCIO LIBRETTO DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE