A chi è rivolto
Possono chiedere la costituzione della convivenza di fatto le coppie di persone maggiorenni, conviventi allo stesso indirizzo e componenti del medesimo nucleo familiare, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale e non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile né tra loro né con altre persone.
Descrizione
Consiste nella convivenza allo stesso indirizzo e nello stesso nucleo familiare di due persone maggiorenni legate da legami affettivi e di reciproca assistenza.
Come fare
Il servizio consente di registrare negli archivi anagrafici la costituzione della convivenza di fatto dalla quale discendono diritti e doveri.
I conviventi di fatto:
- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
- in caso di malattia o di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
- ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: In caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisione in materia di salute; in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
- hanno diritti inerenti la casa di abitazione in caso di morte del conduttore;
- nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare possono goderne, a parità di condizioni;
- hanno diritti nell'ambito delle attività di impresa familiare;
- uno dei conviventi di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato;
- hanno gli stessi diritti del coniuge per il risarcimento del danno nel caso di decesso di una parte derivante da fatto illecito di un terzo.
La convivenza di fatto
cessa automaticamente per:
- matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
- decesso del convivente;
- cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
- cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, continueranno a costituire una famiglia anagrafica).
La convivenza di fatto, invece,
non cessa se entrambi trasferite la residenza anagrafica ad un altro indirizzo o in altro Comune, purché si continui a costituire un unico nucleo familiare nella medesima abitazione.
Per costituire una convivenza di fatto occorre presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi i conviventi, unitamente ai rispettivi documenti di identità.
I cittadini extra-UE devono allegare anche il permesso di soggiorno e, se non è ancora stata registrata in anagrafe, documentazione idonea a comprovare lo stato libero.
Cosa serve
Per la costituzione della convivenza di fatto, è necessario:
- compilare e sottoscrivere la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto
- allegare copia del documento d'identità delle due persone conviventi
- allegare il permesso di soggiorno nel caso di persone con cittadinanza straniera
- in caso di cittadinanza comunitaria o straniera, allegare anche documentazione comprovante lo stato libero.
Per l'eventuale
cessazione della convivenza, occorre:
- compilare e sottoscrivere la dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto
- allegare copia del documento d'identità delle due persone conviventi.
Cosa si ottiene
Tramite questa procedura, si ottiene la registrazione della convivenza di fatto negli archivi anagrafici.
Se necessario, dopo la registrazione della convivenza, l'ufficiale di anagrafe può rilasciare la certificazione anagrafica di convivenza di fatto, la quale potrà riportare anche i riferimenti dell'eventuale contratto di convivenza stipulato presso un professionista e da quest'ultimo trasmesso all'anagrafe.
Tempi e scadenze
Quanto costa
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Condizioni di servizio
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 04/05/2026